Allegato "A" al N. 12.270 di Raccolta
Statuto Fondazione " Accademia di Ragioneria"
ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata “Fondazione Accademia di Ragioneria” con sede in Roma. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero al fine di svolgere in via accessoria e/o strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice Civile. La fondazione non ha fine di lucro ed è apolitica.
ART. 2: SCOPO
La Fondazione ha come scopo, nel rispetto delle norme di legge vigenti, di coordinare la ricerca, lo studio, l’approfondimento e la diffusione della cultura della materia giuridica - economica – contabile e, in particolare, della Ragioneria. In questa prospettiva la Fondazione si propone di:
1- divulgare la centenaria storia, la cultura e la scienza dell’Economia Aziendale e, in particolare, della Ragioneria applicata e materie connesse;
2 - studiare, approfondire, pubblicare e diffondere in ogni sede e con ogni mezzo la scienza, la cultura e la tecnica dell’Economia Aziendale, sia pratica che applicata;
3 - studiare, approfondire, pubblicare e diffondere le varie materie connesse all’Economia Aziendale quali, a mero titolo esemplificativo: il diritto societario, i principi contabili nazionali e internazionali, il diritto tributario, ed, in genere, tutte le materie proprie della professione giuridica – economica – contabile;
4 - organizzare convegni, corsi, seminari, dibattiti, conferenze, giornate di studio, promuovere riunioni sia a livello nazionale che internazionale;
5 - collaborare in sede locale, nazionale ed internazionale, con le Istituzioni Pubbliche e Private, con le Università, con gli Ordini professionali e tutti gli studiosi della materia oggetto dello scopo della Fondazione;
6 - contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario nella prospettiva di suggerire al legislatore eventuali modifiche alla legislazione esistente con l’intento di migliorarla e renderla più facilmente applicabile ai casi concreti;
7 - sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, all’immagine della professione economica – contabile;
8 - collaborare con il mondo universitario, con istituzioni scientifiche e culturali, nonché con altri soggetti pubblici o privati che operano nel campo dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento, al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione;
9 - effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dagli Ordini professionali, da singoli professionisti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
10 - pubblicare e divulgare eventuali articoli, testi, studi scientifici redatti dagli associati. Strumentalmente la Fondazione farà ricorso alla formazione continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali professionali contemplati dalla propria attività. Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via strumentale dirette alla realizzazione del proprio scopo, la Fondazione potrà:
a) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia privati che pubblici;
b) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizi, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
c) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi ed altre organizzazioni;
d) curare tutte le iniziative volte a raccogliere fondi per la ricerca utili per il raggiungimento delle sue finalità. Per il miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà infine porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.
ART.3: PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, oltre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Accademici Fondatori o dagli altri Partecipanti Membri Accademici Ordinari, Istituzionali, Onorari e Ricercatori;
b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, da Ordini professionali o altri Enti Pubblici o Privati.
ART. 4: PROVENTI DELLA FONDAZIONE
I proventi della Fondazione derivano:
a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
d) dai contributi e dalle quote associative degli Accademici Fondatori e Partecipanti;
e) dai proventi delle attività istituzionali e delle attività commerciali eventualmente svolte in via accessoria. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 5: BILANCIO
La fondazione ogni anno dovrà redigere il bilancio consuntivo. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano il suddetto termine potrà essere prorogato per non più di due mesi a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 6: LIBRI E REGISTRI CONTABILI
I libri obbligatori ed i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:
- il libro delle adunanze del Collegio dei Fondatori;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- i libri obbligatori, che si renderanno necessari, ai fini della normativa fiscale, per le attività commerciali eventualmente svolte;
- i libri obbligatori imposti dalla normativa vigente per il datore di lavoro. Tutti i libri prima di essere posti in uso devono essere regolarmente firmati dal Presidente della Fondazione.
ART. 7: ACCADEMICI FONDATORI
Accademici Fondatori, sono coloro che hanno contribuito attivamente a realizzare ed attuare il progetto di costituzione della Fondazione e che sono intervenuti nell’atto costitutivo.
Possono divenire, altresì, Accademici Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, che su invito dei Fondatori o previo gradimento di questi, contribuiscono a dotare la Fondazione di un patrimonio con entità o con un prestigio tale da consentire il raggiungimento delle finalità proprie della stessa.
Tutti gli Accademici Fondatori versano un contributo annuale.
ART. 8: ACCADEMICI PARTECIPANTI
Sono Membri della Fondazione, le seguenti figure di Accademici Partecipanti, sostenitori o semplicemente aderenti:
- Accademici Ordinari;
- Accademici Istituzionali;
- Accademici Onorari;
- Accademici Ricercatori.
Accademici Ordinari: sono le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Accademico Ordinario dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Accademici Istituzionali: sono gli Enti Pubblici o Privati, gli Ordini Professionali, le università che contribuiscono al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Accademici Onorari: sono le sole persone fisiche che, a giudizio del Consiglio Direttivo, per studi, opere ed iniziative si sono distinte per particolari meriti scientifici o sociali e conferiscono alla Fondazione particolare lustro. Essi non sono obbligati al versamento del contributo annuale.
Accademici Ricercatori: sono le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che partecipano all'attività Istituzionale della Fondazione apportando un concreto contributo di studio, ricerca e approfondimento sulle attività scientifiche di cui all'oggetto della Fondazione. Essi non sono tenuti al versamento del contributo annuale.
ART. 9: CONTRIBUTO ANNUALE
Il contributo annuale, dovuto da ogni Membro Accademico Fondatore e da ogni Membro Accademico Ordinario e Istituzionale, è annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre che ne stabilisce, contestualmente, la data entro la quale il contributo deve essere corrisposto e le modalità di versamento. Ove il contributo non sia stato deliberato in via anticipata dal Consiglio Direttivo, per l’anno successivo resteranno validi l’importo, la scadenza e la modalità di versamento stabilite nell’ultima deliberazione consiliare. Il mancato versamento del contributo, da parte dei Membri obbligati, anche di una sola annualità, costituisce automaticamente il Membro in mora nei confronti della Fondazione e il Consiglio Direttivo lo potrà escludere dalla Fondazione dopo averlo informato e senza alcun’altra formalità.
ART. 10: ESCLUSIONE
La qualifica di Accademico della Fondazione si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità nel pagamento del contributo annuale;
c) per condotta pregiudicante il buon andamento della Fondazione. Nei casi di esclusione previsti ai precedenti punti b) e c), la valutazione disciplinare è demandata al Consiglio Direttivo che, esaminati gli atti e previa audizione del soggetto interessato, delibera la perdita della qualifica di Accademico della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri. La perdita della qualifica di Accademico della Fondazione esclude lo stesso, e gli aventi causa, alla restituzione e/o alla rivalsa delle eventuali oblazioni, donazioni, lasciti o liberalità precedentemente e volontariamente erogati alla Fondazione.
ART. 11: ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi della Fondazione sono:
- Il Collegio dei Fondatori;
- Il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori.
ART. 12: COLLEGIO DEI FONDATORI
ART. 13: PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente della Fondazione è di diritto anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori fra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per cinque anni, la cui durata coincide con quella del Consiglio Direttivo, e può essere rieletto.
Al Presidente della Fondazione spettano la rappresentanza legale, la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le pubbliche autorità, ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:
- promuove e regola l’attività della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori;
- propone al Consiglio la nomina del Vicepresidente e del Presidente del Comitato Scientifico;
- nomina i membri del Comitato Scientifico;
- convoca il Comitato Scientifico;
- formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- approva le relazioni sulla ricerca scientifica, i programmi e la attività realizzate dalla Fondazione;
- attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- dispone eventuali provvedimenti di urgenza, salvo, ove occorra la ratifica del Consiglio;
- cura l’osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario. Il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.
ART. 14: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dal Collegio dei Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per la prima volta, tra i fondatori così come indicati nell’atto costitutivo; successivamente potranno far parte del Consiglio Direttivo anche soci non Fondatori; dura in carica 5 (cinque) anni e i membri del Consiglio possono essere riconfermati.
Quando, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri vengano a mancare il Collegio dei Fondatori provvede a reintegrare il Consiglio con nuovi membri che dureranno in carica fino alla scadenza quinquennale del Consiglio stesso.
Su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Collegio dei Fondatori, e con delibera del Consiglio Direttivo stesso, assunta a maggioranza dei suoi componenti, possono essere chiamati a far parte dello stesso Consiglio persone fisiche o rappresentanti organizzazioni, pubbliche o private, con i quali la Fondazione cooperi per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Tra i membri del Consiglio Direttivo è nominato, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente che ha funzioni vicarie del Presidente.
Per la prima volta il Vice-Presidente è nominato su proposta dei Fondatori. All’atto della nomina, ovvero nel corso della prima seduta utile, il Consiglio Direttivo, al suo interno, provvederà alla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere. Qualora non sia stata deliberata la nomina del Direttore generale, il Segretario Generale:
- collabora con il Presidente per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo:
- cura la stesura e la trascrizione dei verbali delle riunioni;
- gestisce la corrispondenza ordinaria;
- cura i rapporti con l’eventuale personale dipendente o con i collaboratori. Il Tesoriere è competente per:
- la gestione della cassa della Fondazione;
- la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;
- il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;
- la predisposizione del progetto, del conto consuntivo, udito il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico per gli impegni preventivati per ciascun settore di attività;
- la cura dei libri contabili ed il tempestivo adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in outsourcing. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente del Consiglio Direttivo deve comunque convocare una riunione del Consiglio entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, salvo proroga.
Il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo raccomandata a.r. o con altro mezzo anche telematico che assicuri la prova del ricevimento. La convocazione deve contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all’ordine del giorno.
Nel caso di eventuale richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere alla convocazione del consiglio entro quindici giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno 2 (due) giorni prima con mezzi telematici (e-mail e/o pec) od in altra forma idonea ad un sollecito invio e che dia prova dell’avvenuta trasmissione.
Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico, nonché persone estranee alla Fondazione. Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri; qualora non fosse conseguito il quorum costitutivo richiesto, la convocazione dovrà essere rinnovata con il medesimo ordine del giorno. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, vale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero del Vice-Presidente o di chi presiede la riunione.
E’ ammessa la possibilità che i componenti del Consiglio Direttivo partecipino alle adunanze del Consiglio per teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione che consentano l’identificazione e la partecipazione alla discussione e alla deliberazione, a condizione che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provvede alla stesura e sottoscrizione del verbale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere su apposito libro. Spettano al Consiglio Direttivo i poteri della gestione dell’Ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione nell’ambito degli scopi della Fondazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- deliberare gli indirizzi dell’attività della Fondazione e approvare i programmi della sua attività su proposta del Presidente;
- approvare eventuali regolamenti;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare l’accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni in genere destinati alla Fondazione;
- autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi ed altre strutture associative con altri Enti, pubblici o privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;
- deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;
- assumere e licenziare lavoratori dipendenti e collaboratori;
- nominare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente, il Presidente del Comitato scientifico e i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all’approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.
Il Presidente del Consiglio Direttivo può affidare a taluno dei membri del Consiglio particolari incarichi.
ART. 15: COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Fondazione, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell’esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.
Su proposta del Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Scientifico che svolge funzioni anche di coordinamento del Comitato stesso.
I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l’attuazione delle attività di studio e ricerca della Fondazione.
Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli organi della Fondazione potrà fornire indicazioni, pareri o quant’altro necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività scientifiche.
Il Comitato Scientifico, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell’esperienza professionale, accademica e scientifica, nei vari settori di riferimento.
I componenti il Comitato Scientifico durano in carica a tempo indeterminato salvo loro dimissioni o eventuale revoca da parte del consiglio Direttivo.
ART. 15: COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri nominati dal Presidente della Fondazione, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche. Su proposta del Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Scientifico che svolge funzioni anche di coordinamento del Comitato stesso. I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività di studio e ricerca della Fondazione. Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli organi della Fondazione potrà fornire indicazioni, pareri o quant'altro necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività scientifiche. Il Comitato Scientifico, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e scientifica, nei vari settori di riferimento. I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere rieletti.
ART. 16: COLLEGIO DEI REVISORI
Nei casi previsti dalla Legge, è nominato un Collegio dei Revisori composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Essi durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. Il Presidente della Fondazione designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori:
- esamina il bilancio consuntivo, redigendo la relativa Relazione;
- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;
- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo e hanno facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 17: COLLEGIO DEI FONDATORI
Il Collegio dei Fondatori è costituito dagli Accademici Fondatori di cui all'Art. 7 del presente Statuto e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:
- nomina il Presidente della Fondazione e/o del Consiglio Direttivo;
- definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione;
- attribuisce la qualità di Fondatore successivo, in conformità al disposto di cui all'articolo 7;
- delibera le modificazioni dello statuto;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi
l Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all'anno, ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei membri. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviato ai membri del Collegio dei Fondatori, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per raccomandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore. E' ammessa la possibilità che i componenti del Collegio dei Fondatori partecipino alle adunanze del Collegio per teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e alla deliberazione, a condizione che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso la riunione del Collegio dei Fondatori si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provvede alla stesura e sottoscrizione del verbale.
Delle riunioni del Collegio dei Fondatori viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere su apposito libro.
Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza dei votanti.
ART. 18: RETRIBUZIONE E COMPENSI
Le cariche della Fondazione sono tutte a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un eventuale rimborso spese documentato.
Sono altresì retribuite, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, le collaborazioni prestate per attività di studi e ricerca e per particolari incarichi.
ART. 19: VIGILANZA
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità competenti.
ART. 20: ESTIZIONE O SCIOGLIMENTO
La Fondazione si estingue o scioglie per volontà del Collegio dei Fondatori o nei casi previsti dalla legge.
Verificandosi una causa di estinzione o scioglimento, viene nominato un Liquidatore, designato dal Collegio dei Fondatori, cui sono conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la liquidazione. L'eventuale patrimonio residuo dell'Ente sciolto deve essere devoluto ai sensi degli artt. 31 e 32 del Titolo II Capo 1° del Codice Civile.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai membri Fondatori.
ART. 21: NORME GENERALI
Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell’atto costitutivo si applicano le misure del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
In originale firmato: Paolo Moretti - Adolfo de Rienzi notaio